notifica atti impositivi a mezzo posta: si pronunciano le sezioni unite

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Cass. civ. Sez.Un. 15 aprile 2021 n. 1001 ha confermato l’orientamento predominante che ha ritenuto necessaria la produzione da parte del notificante dell’avviso di deposito presso l’ufficio postale del plico inviato, laddove il destinatario sia assente.

Le sezioni unite hanno osservato che un punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del destinatario possa essere raggiunto confermando l’orientamento di legittimità secondo cui la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data dall’Agente della riscossione mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della “raccomandata informativa”: “trattandosi di onere probatorio processuale tutt’affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub-procedimento»: infatti «solo dall’esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la “sorte” della spedizione della “raccomandata informativa”, quindi, in ultima analisi, esprimere un – ragionevole e fondato – giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno “legale” (intesa come facoltà di conoscere l’avviso spedito e quindi tramite lo stesso l’atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario». Secondo il Collegio, «la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD costituisce l’indefettibile prova di un presupposto implicito dell’effetto di perfezionamento della procedura notificatoria […] che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da “provvisorio” a definitivo“.

E’ stato pertanto espresso il seguente principio di diritto: «in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima».  

cgslegal 21 aprile 2021

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