conto corrente bancario e ripetizione dell’indebito: il decorso della prescrizione

La Corte di legittimità (Cass.civ. sez. I sent. 23 dicembre 2020  n. 29411) ha chiarito i prinpci che devono governare il calcolo del dies a quo relativamente al decorso del termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito nei confronti della banca, ove siano effettuate dal correntista rimesse sul conto.

La Cassazione,  accogliendo il ricorso incidentale proposto dalla banca in ordine al mancato riconoscimento da parte del giudice dell’appello della prescrizione della ripetizione dell’indebito, ha affermato che «in materia di contratto di conto corrente bancario, la decorrenza della prescrizione delle rimesse solutorie, operate cioè su di un conto in passivo, quando non sia stata concessa al cliente un’apertura di credito, oppure su di un conto scoperto, essendo i versamenti destinati a coprire quella parte del passivo eccedente il limite dell’accreditamento, matura sempre dalla data del pagamento». Inoltre, prosegue la Corte, «il deferimento del giuramento estimatorio non è ammesso nel caso in cui, trattandosi di stabilire l’ammontare della somma dovuta al creditore, il giudice abbia acquisito gli elementi di prova utili per tale accertamento».

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 29411:20

© cgs legal 12 gennaio 2021

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