ictus ed erronea diagnosi in pronto soccorso: sussiste la colpa medica

un caso particolare quello affrontato da Cass. civ. III, ord. 11 gennaio 2021 n. 200:  un paziente giunge in pronto soccorso con una cefalea sospetta e tuttavia viene dimesso, salvo poi dover essere urgentemente operato il giorno successivo per un ictus che era già in corso (o comunque prevedibile) al momento dell’accesso alla struttura sanitaria.

Il giudice di merito di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità della struttura per non aver disposto adeguati accertamenti diagnostici (tac)  e tenuto il paziente in osservazione. La Corte di Appello aveva invece riformato la sentenza di prime cure osservando – “in termini del tutto generici e ipotetici”- che le “peculiari caratteristiche oggettive del caso in esame, ed in particolare la immediata remissione dei sintomi (ipertensione e cefalea), hanno avuto l’effetto di “depistare” il corretto inquadramento diagnostico tanto nell’ipotesi, assai poco probabile, che al momento del ricovero fosse già in atto l’emorragia quanto, a maggior ragione, nell’evenienza che si trattasse di una cefalea c.d. sentinella e cioè prodromica al futuro evento emorragico”, essendo “in ogni caso innegabile che, nella situazione data, la diagnosi presentasse un grado elevato di difficoltà tecnico-scientifica tale da configurare un errore sanzionabile ed un danno risarcibile solo in caso di colpa (imperizia) grave, secondo la previsione del richiamato art. 2236 c.c.”

Anche la circostanza che lo stesso paziente fosse un medico che aveva indotto i colleghi a dimetterlo, minimizzando la portata dei sintomi, è invece secondo la Corte di legittimità indice di significativa negligenza:  si evidenzia infatti  “la consapevolezza dei sanitari, sotto il profilo della negligenza ed imprudenza, perché dimostra, avendo gli stessi proposto il ricovero, che si erano resi conto o avevano quantomeno sospettato l’effettiva e ben più grave patologia”.

Il giudice di legittimità ha dunque cassato con rinvio, rimettendo ad altra sezione della corte d’appello abruzzese, che dovrà attenersi ai principi enunciati nell’ordinanza.

Cassazione ord. 200/2021

© cgs legal 12 gennaio 2021

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