la propensione al rischio dell’investitore non esime la banca dall’obbligo di informativa

la circostanza che l’investitore sia soggetto propenso al rischio non è dirimente riguardo agli obblighi di informativa dell’intermediario finanziario nel suggerire peculiari forme di investimento.

Anche il soggetto aduso a concludere affari rischiosi ha diritto di valutare compiutamente il singolo investimento proposto, sì che il consenso espresso può ritenersi correttamente assunto solo ove abbia avuto una compiuta prospettazione delle possibili conseguenze negative dell’iniziativa. Nel caso tale consenso sia stato acquisto senza una preventiva e adeguata informativa l’intermediario può essere chiamato a rispondere dei danni conseguenti all’esito infausto dell’iniziativa finanziaria.

E’ quanto di recente statuito sia dalla Suprema Corte che da taluni giudici di legittimità

Cass. civ. 18153/2020

Tribunale Massa 10.7.2020

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 18153:20; depositata il 31 agosto)

© cgslegal 15 dicembre 2020

 

 

 

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