buca sulla strada: non è il danneggiato a dover provare l’anomalia
A seguito di una caduta in motorino, avvenuta lunga la strada pubblica. causa di una disconnessione dell’asfalto, non è il danneggiato a dover provare l’anomalia sussistente sul manto stradale , è invece l’ente pubblico a dover dar prova di aver diligentemente assolto al proprio obbligo di custodia e dell’eventuale concorso causale legato alla condotta del danneggiato.
E’ quanto afferma di recente la Suprema Corte (Cass.civ. sez. III ord. 10 giugno 2020 n. 11096), definendo un orientamento che – seppur in linea con i prinpci generali ormai da tempo espressi – pare più favorevolmente orientato nei confronti di colui che subisce danno in conseguenza di una alterazione di bene sottoposto alla pubblica custodia.
“non spetta al danneggiato dare la prova dell’insidia o del trabocchetto, e in particolare dell’anomalia della strada, incombendo viceversa al proprietario di strade pubbliche (v. Cass., 9/6/2016, n. 11802) dare la c.d. prova liberatoria, dimostrando cioè di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che il bene demaniale presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto produttiva di danno a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, al fine di fare in sostanza valere la propria mancanza di colpa (v. già Cass., 11/3/2006, n. 5445, e, conformemente, Cass., 20/2/2009, n. 4234); e, se del caso, invocare il concorso di colpa del danneggiato (per la compatibilità tra la responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c. per c.d. insidia stradale ed il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c., comma 1, cfr. Cass., 3/12/2002, n. 17152; Cass., 1/1/2004, n. 19653).”
la pronuncia riporta un ampio retroterra giurisprudenziale ed argomentativo e può meritare lettura integrale
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 11096/20
© cgs legal 12 giugno 2020