ustionata dalla pizza: responsabile il ristoratore
Mentre il cameriere serve le pizze, una cade sul braccio di una minore seduta al tavolo e le procura ustioni, i genitori agiscono dinanzi al Tribunale di Roma contro il titolare della pizzeria per il risarcimento dei danni, ma la domanda viene respinta, mentre in appello la Corte ravvisa la sussistenza di responsabilità ex art 1218 c.c., rilevando come l’accaduto dovesse essere ascritto a caso fortuito, poiché la cameriera era stata urtata da uno dei commensali della danneggiata, particolarmente turbolento: il ristoratore, tuttavia, visto che la vittima e i suoi commensali erano ragazzini particolarmente agitati, doveva prevedere la possibilità di un urto e adottare cautele conseguenti.
Il caso arriva dinanzi al giudice di legittimità (Cass.civ. sez. VI-3 28 maggio 20920 n. 9997) che osserva come sussista in capo al ristoratore un obbligo contrattuale di preservare l’incolumità dei suoi clienti e che, tuttavia, va rilevato di volta in volta se il caso fortuito debba ritenersi sussistente, interrompendo il nesso causale o se, nel caso specifico, si debba ascrivere al ristoratore una colpa nella valutazione della situazione complessiva venutasi a creare all’interno del locale: “Chi accede in un ristorante, stipulando per facta concludentia un contratto rientrante nel genus del contratto d’opera, ha diritto di pretendere dal gestore che sia preservata la sua incolumità fisica.
Il contratto di ristorazione, infatti, nella sua struttura socialmente tipica comporta l’obbligo del ristoratore di dare ricetto ed ospitalità ad all’avventore. In mancanza di questo elemento, non di contratto di ristorazione si dovrebbe parlare, ma di compravendita di cibi preparati o da preparare.
Nel contratto di ristorazione pertanto, come in quello d’albergo o di trasporto, il creditore della prestazione affida la propria persona alla controparte: e tanto basta per fare sorgere a carico di quest’ultima l’obbligo di garantire l’incolumità dell’avventore, quale effetto naturale del contratto ex art. 1374 c.c..
Nè può condividersi, a tal riguardo, quanto dedotto dal ricorrente a pagina 4, per ultimo capoverso, del proprio ricorso, e cioè che gli “obblighi di protezione” possono essere invocati soltanto quando “l’esposizione al pericolo della persona del contraente rappresenti un corollario specifico di quel tipo contrattuale”.
Premesso che non è del tutto chiaro cosa debba intendersi per “corollario specifico” d’un contratto, va qui ricordato che gli effetti del contratto discendono:
a) dalla volontà delle parti;
b) dalla legge;
c) dall’equità (art. 1374 c.c.).
Effetto derivante dalla legge, e quindi onnipresente in ogni contratto, è l’obbligo di salvaguardare l’incolumità fisica della controparte, quando la prestazione dovuta sia teoricamente suscettibile di nuocerle.
Tale obbligo discende dall’art. 32 Cost., norma direttamente applicabile (c.d. Drittwirkung) anche nei rapporti tra privati, e sussiste necessariamente in tutti i contratti in cui una delle parti affidi la propria persona all’altra: e dunque non solo nei contratti di spedalità o di trasporto di persone, ma anche in quelli – ad esempio – di albergo, di spettacolo, di appalto (quando l’opus da realizzare avvenga in presenza del committente), di insegnamento d’una pratica sportiva, di ristorazione.”
La Corte cassa la pronuncia, rimettendo alla Corte d’appello per la valutazione della incidenza del fortuito, tema su cui spende ulteriori ed approfondite argomentazioni, che consigliano una lettura integrale del provvedimento.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 9997:20; depositata il 28 maggio)