emergenza covid-19: le novità processuali introdotte in sede di conversione del D.L. 18/2020

Nella seduta del 24 aprile 2020 alla Camera dei Deputati è stata approvata la legge di conversione del D.L. 18/2020, che ha introdotto alcune significative novità anche in ambito giudiziario:

sospensione delle esecuzioni immobiliari –  all’art. 54 ter si prevede  la sospensione, per sei mesi dalla entrata in vigore della norma, delle esecuzioni immobiliari che abbiano ad oggetto l’immobile che funge da  prima casa per il debitore. Norma che, pur volta a garantire l’abitazione in un periodo emergenziale complesso, lascia perplessi poiché finisce per far gravare le conseguenze di tale cautela su creditori che attendono pagamenti da anni e che hanno già investito significative energie patrimoniali nell’intraprendere l’espropriazione.

 procura alle liti telematica – in tempi di necessarie distanze interpersonali,  il legislatore  (art. 83 comma 20 ter) ha opportunamente previsto che la parte possa rilasciare procura alle liti al difensore anche mediante documento firmato tradizionalmente e convertito in file mediante scansione, da inviare all’avvocato unitamente a proprio documento di identità. La procura  potrà essere prodotta in giudizio senza l’autentica tradizionale ma unicamente mediante sottoscrizione digitale del difensore. La disposizione avrà vigore sino al termine dell’emergenza.

mediazione  – oltre all’attività di udienza, il D.L. 18/2020 aveva sospeso – per lo stesso periodo – anche gli incontri di mediazione, onde evitare eventi  di aggregazione e contatto. Con la ripresa dell’attività processuale dal 12 maggio 2020 (ed anche dei procedimenti di ADR) gli incontri di mediazione potranno svolgersi virtualmente , purché sussista  assenso di tutte le parti coinvolte. Si trattava di facoltà già prevista dall’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tuttavia la nuova norma sembra prevedere la possibilità di usare la più semplice videoconferenza in luogo della piattaforma telematica prevista dal D.lgs 28/2010,  rispetto alla quale il Ministro aveva indicato le caratteristiche in una sorta di regolamento tecnico. Dovrà in ogni caso essere garantita, anche con tali modalità, la riservatezza che è caratteristica peculiare  del procedimento di mediazione .

In tema di mediazione è prevista anche la facoltà per il difensore di autenticare  le firme delle parti  e per il mediatore di sottoscrivere  il verbale di conciliazione  in modalità telematica: “in caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione” (con tutti i dubbi relativi alla opportunità di consentire l’attestazione della firma  di una persona che il difensore potrebbe non aver mai incontrato se non in via virtuale) e  “il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

cgs legal 28 aprile 2020
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