sperimentazione e responsabilità della casa farmaceutica

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Cass.civ. sez. III 20 aprile 2021 n. 10348 rileva come non sussista responsabilità della casa farmaceutica per i danni subiti dal paziente sottoposto a sperimentazione clinica: la ravvisabili del contratto sociale in ambito di responsabilità sanitaria può verificarsi solo ed esclusivamente nel momento in cui è possibile qualificare i medici sperimentatori che hanno provveduto al reclutamento del danneggiato nel programma sperimentale, come ausiliari non solo dell’azienda ospedaliera, ma anche della casa farmaceutica che si è valsa degli stessi nell’adempimento di un’obbligazione assunta nei confronti del paziente.  

Deve quindi affermarsi che la casa farmaceutica che fornito il farmaco ad una struttura ospedaliera, per procedere alla sua sperimentazione eseguita dlla struttura sanitaria a mezzo dei propri medici, può essere chiamata a rispondere a titolo contrattuale dei danni sofferti dai soggetti cui sia stato somministrato il farmaco a causa di un errore dei medici sperimentatori, soltanto ove risulti, sulla base della concreta conformazione dell’accordo di sperimentazione, che la struttura ospedaliera e i suoi dipendenti abbiano agito quali ausiliari della casa farmaceutica, sì che la stessa debba rispondere del loro inadempimento (o inesatto adempimento) ai sensi dell’art. 1228 c.c.; in difetto, a carico della casa farmaceutica risulta ravvisabile soltanto una responsabilità extracontrattuale (ai sensi dell’art. 2050 c.c. o, eventualmente, dell’art. 2043 c.c.), da accertarsi secondo le regole proprie della stessa.

cgs legal 21 aprile 2021

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