contratti di conto corrente: il diritto alla rettifica non si prescrive

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La Cassazione ( Cass.civ. sez. I ord. 15 febbraio 20921 n. 3858) chiarisce che la rettifica della erronea annotazione in conto corrente non costituisce diritto autonomo del correntista ma consegue alle vicende estintive correlate al titolo che ha dato luogo a quella annotazione, di talchè non può essere soggetta a prescrizione.

proprio perché la rettifica di una annotazione in conto corrente non è un diritto a sé stante, ma soltanto la rappresentazione contabile della nuova realtà giuridica che si instaura a seguito dell’esercizio di un diritto (azione finalizzata ad accertare l’illegittimità del titolo su cui l’annotazione si fondava), oltre ad essere infondata la pretesa della banca di ottenere la prescrizione di un “diritto alla rettifica”, è, altresì, manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale prospettata dalla banca, parimenti erroneamente impostata sulla costruzione della rettifica delle partite incluse nel conto corrente bancario, quale diritto a sé stante soggetto ad un termine di prescrizione

LA Corte affronta anche la natura delle rimesse effettuate dal correntista, delineando con chiarezza (e continuità di orientamento) quando le stesse debbano ritenersi solutorie: “questa Corte condivide pienamente il principio elaborato della sentenza delle Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010 – ed intende darvi continuità – secondo cui costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) solo le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso oppure su un conto corrente ab origine non affidato.
Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell’affidamento.

© cgs legal 24 febbraio 2021

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