Sovraindebitamento: accordo di composizione della crisi e cram down. La prima pronuncia del Tribunale della Spezia.

L’art. 12 comma 3 quater l.3/2012, come introdotto dall’art. 4 ter comma 1 lettera f), d. l. 137/2020 convertito nella l. 176/2020, comporta la conversione ipso iure in voto positivo del voto negativo espresso dall’Agenzia delle Entrate rispetto alla proposta di accordo di composizione della crisi avanzata dal debitore, qualora ricorrano due condizioni: quale prima condizione è necessario che il contenuto positivo o negativo del voto sia decisivo ai fini dell’esito delle votazioni, mentre quale seconda condizione è necessario che la proposta di accordo di composizione della crisi consenta all’Agenzia delle Entrate di ottenere soddisfazione maggiore rispetto a quella ricavabile dalla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 ter ss. 3/2012 (Trib. la Spezia, 14 gennaio 2021 – Estensore Dott. G.G. Gaggioli)

© cgs legal 11 febbraio 2021

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