compete alla gestante il risarcimento ove non sia stata adeguatamente informata dei rischi per il feto.

I genitori di un bambino nato con gravi malformazioni, totalmente invalidanti, hanno citato in giudizio il ginecologo  e l’azienda ospedaliera  per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti. In causa è emerso che la  donna aveva contratto un’infezione da citomegalovirus e si era rivolta al medico, poi convenuto in giudizio,  alla 22° settimana di gestazione, onde verificare se  fosse necessario o opportuno interrompere la gravidanza per la possibilità di gravi malformazioni del bimbo. Il professionista l’aveva rassicurata escludendo tali rischi e affermando l’impossibilità di praticare l’aborto terapeutico ex l. n. 194/1978 essendo decorsi i termini.

Il bambino, venuto alla luce con parto cesareo, presentava gravissime lesioni cerebrali conseguenti a calcificazioni nervose.

La domanda risarcitoria veniva rigettata nei gradi di merito, sulla base del principio per cui è onere della parte che lamenti il mancato esercizio del diritto all’interruzione della gravidanza allegare e dimostrare la sussistenza delle condizioni che l’avrebbero legittimata ai sensi dell’art. 6, lett. b), l. n. 194/1978, oppure dimostrare   che la conoscibilità di rilevanti anomalie e malformazioni del feto avrebbe generato uno stato di  pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

La vicenda giunge all’esame del Giudice di legittimità che accoglie la tesi dei ricorrenti ( Cassazione civile sez. III, 15/01/2021, n.653): “la norma della L. n. 194 del 1978, art. 6, lett. b), prevede che l’interruzione volontaria della gravidanza può essere praticata ‘quando siano accertati processi patologici (…) che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna’; l’inciso compreso tra le due virgole (“tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del feto”) vale a specificare che tra i processi patologici da considerare sono compresi anche quelli attinenti a rilevanti anomalie o malformazioni del feto». Inoltre, considerando che l’aggettivo “relativi” esprime un generico rapporto di inerenza tra la patologia e la malformazione che non presuppone necessariamente l’attualità della seconda, deve ritenersi che la norma non richiede che la anomalia o menomazione si sia già concretizzata in modo da essere strumentale o clinicamente accertabile. Ciò che assume rilievo è la «circostanza che il processo patologico possa sviluppare una relazione causale con una menomazione fetale».

Viene diunque affermato il seguente principio di diritto: L’accertamento di processi patologici che possono provocare, con apprezzabile grado di probabilità, rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro consente il ricorso all’interruzione volontaria della gravidanza, ai sensi della l. n. 194 del 1978, art. 6, lett. b), laddove determini nella gestante – che sia stata compiutamente informata dei rischi – un grave pericolo per la sua salute fisica o psichica, da accertarsi in concreto e caso per caso, e ciò a prescindere dalla circostanza che l’anomalia o la malformazione si sia già prodotta e risulti strumentalmente o clinicamente accertata; il medico che non informi correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta può essere chiamato a risarcire i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza alla quale la donna dimostri che sarebbe ricorsa a fronte di un grave pregiudizio per la sua salute fisica o psichica.”

Cass. civ. III, n. _653_2021

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