danni da intervento e consenso informato
E’ onere della prova del soggetto danneggiato da intervento chirurgico, per il quale non sia emersa colpa medica dei professionisti che lo hanno eseguito, dimostrare che – ove fosse stato adeguatamente informato dei rischi – avrebbe rifiutato di sottoporvisi.
E’ quanto di recente ha statuito la Suprema Corte (Cass.civ. sez. III 16 novembre 2020 n. 25875) con riferimento alla perdita di capacità riproduttiva in seguito ad interruzione volontaria di gravidanza, in assenza di idoneo consenso informato: “ Cass. 11 novembre 2019 n. 28985 ha operato una sistemazione complessiva della giurisprudenza recente di questa Corte in materia di consenso informato. Il Collegio intende dare continuità a tale rilevante precedente.
Sulla base della classificazione operata da Cass. n. 28985 del 2019, la fattispecie in esame rientra nell’ipotesi dell’omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un pregiudizio alla salute ma senza che sia stata dimostrata la responsabilità del medico.
In tal caso è risarcibile il diritto violato all’autodeterminazione a condizione che il paziente alleghi e provi che, una volta in possesso dell’informazione, avrebbe prestato il rifiuto all’intervento. Il rifiuto del consenso alla pratica terapeutica rileva, come afferma sempre Cass. n. 28985 del 2019, sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c. e cioè della relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione – perfezionatosi con la condotta omissiva violativa dell’obbligo informativo preventivo – e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso di regolarità causale.
Il giudice di merito ha accertato che non vi è prova che la H. , se adeguatamente informata, non avrebbe interrotto la gravidanza, rifiutando così la terapia sanitaria. Trattasi di giudizio di fatto non oggetto di specifica denuncia di vizio motivazionale. A fronte di tale giudizio di fatto, corretto, alla stregua di quanto sopra osservato, è il giudizio di diritto di cui all’impugnata sentenza.”
© cgslegal 17 novembre 2020