colpa medica e risarcimento del danno per perdita del feto

Una recente pronuncia della Corte di legittimità (Cass.civ. sez. III 15 settembre 2020n. 19190) affronta il delicato caso di un feto nato non vitale a seguito di colpa, accertata in sede penale, in capo alla ginecologa in servizio presso l’ospedale al momento del fatto.

La Corte evidenzia come non possa in tal caso farsi riferimento alle tabelle milanesi, che attengono alla liquidazione del danno per perdita di genitorialità, mentre nell’ipotesi di specie si ha riguardo alla perdita di un’aspettativa, di talchè le tabelle potranno al più fungere da  parametro indicativo per una valutazione in via equitativa.

 

La sentenza impugnata, a differenza di quanto reputato dalla ASL ricorrente, ha fornito una spiegazione piuttosto puntuale delle ragioni a fondamento della liquidazione del danno da perdita della genitorialità, illustrando, dapprima, la differenza intercorrente tra il danno consistente nella perdita del frutto del concepimento e il danno conseguente alla perdita del figlio, quindi, fornendo ampia giustificazione del parametro liquidativo utilizzato; segnatamente, la Corte territoriale ha ritenuto che, “trattandosi di perdita di una speranza di vita e non di una vita”, le tabelle milanesi non fossero “direttamente” utilizzabili, perchè elaborate per la perdita della persona viva, con cui, prima dell’illecito si era instaurato un rapporto affettivo, ma valessero come criterio orientativo per la liquidazione equitativa del danno da perdita al frutto del concepimento subito tanto dalla madre quanto dal padre. In linea con quanto statuito da questa Corte nella pronuncia n. 12717/2015, che ha equiparato la perdita del feto nato morto alla perdita del figlio, ma con dei correttivi, dovendosi considerare che per il figlio nato morto è ipotizzabile solo il venir meno di una relazione affettiva potenziale, ma non una relazione affettiva concreta, il giudice a quo ha ritenuto di parametrare la liquidazione nel caso concreto sui valori tabellari massimi relativi alla perdita di un figlio di giovane età, operando una riduzione del 50% perchè il figlio era nato morto.”

© cgslegal 14 ottobre 2020

 

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