se l’evento dannoso è unico, la domanda di risarcimento non può essere frazionata
E’ quanto ha statuito una recente sentenza della Suprema Corte (Cass.civ. sez. III 6 maggio 2020 n. 8530), relativamente alla domanda di risarcimento proposta dal soggetto che ha subito danno da sinistro stradale e ha, dapprima, azionato causa dinanzi al giudice di pace per i danni subiti dal proprio veicolo e, successivamente, ha promosso azione dinanzi allo stesso giudice per il risarcimento del danno biologico.
Posto che il danneggiato era stato in grado di determinare anche il danno biologico, in sede medico legale, ancor prima di proporre l’azione per il danno al veicolo, avrebbe dovuto in quella sede dar corso ad un’unitaria richiesta, senza duplicare le azioni, che costituiscono un ingiusto aggravamento per il convenuto e per il sistema giudiziario.
La Corte richiama giurisprudenza delle sezioni unite, che già aveva introdotto tali concetti in sede contrattuale, con riguardo a più episodi di inadempimento nei contratti di durata, ritenendo che i principi espressi in quella sede ben possano attagliarsi anche al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, così come sottolinea che non costituisce ragione idonea a giustificare la duplicazione dell’azione, la maggior celerità di uno dei due giudizi.
Il giudice di legittimità esprime dunque il seguente principio di diritto “anche dopo il riconoscimento, a determinate condizioni, dell’ammissibilità di un frazionamento di crediti afferenti ad un unitario rapporto di durata, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito lesivo di cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo in tempi separati e distinti per il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali, poiché tanto integra una condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore e causa ingiustificato aggravio del sistema giudiziario; nè integra un interesse oggettivamente valutabile, idoneo a giustificare quel frazionamento e di per sé sola considerata, la prospettata maggiore speditezza del procedimento dinanzi ad uno anziché ad altro dei giudici aditi in ragione della competenza per valore sulle domande risultanti dal frazionamento, dinanzi all’aggravio di costi ed oneri della controparte e a detrimento della funzionalità del sistema giudiziario; mentre l’imposizione di presupposti processuali più gravosi per le azioni per una delle componenti del danno non giustifica, di per sé sola e soprattutto in caso di intervalli temporali modesti, l’attivazione separata della tutela giudiziaria“.
I numerosi ed interessanti richiami di giurisprudenza possono rendere utile la lettura dell’intero provvedimento.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 8530/20
© cgs legal 7 maggio 2020