Trenitalia: 23 ore di ritardo impongono il risarcimento al viaggiatore

Un viaggiatore di Trenitalia è giunto a destinazione con oltre 23 ore di ritardo, rimasto praticamente prigioniero sul convoglio e senza alcuna concreata assistenza  da parte dell’azienda, che non ha fornito  luce, riscaldamento e coperte, cibo e acqua, nonostante sia stata trascorsa in viaggio anche la notte. Neanche il maltempo giustifica un simile inadempimento.

E’ quanto ha statuito  Cass.civ. sez. III ord. 8 aprile 2020 n. 7754: “ il Tribunale, infatti, anche richiamando la motivazione del giudice di prime cure che aveva constatato l’oggettività del ritardo di quasi 24 ore e l’omissione di ogni adeguata assistenza, ha aggiunto che i bollettini metereologici risultavano aver chiarito in misura sufficiente – al di là quindi delle pur possibili evoluzioni ulteriormente peggiorative – a dover indurre l’esercente il servizio di trasporto ferroviario, cui quello si era impegnato contrattualmente, a predisporre, con precauzionale diligenza, misure organizzative di assistenza, indipendentemente, cioè, dalla possibilità di porle in essere, in forma ridotta, una volta concretizzata la situazione di emergenza, e ciò, dunque, si aggiunge qui, pur non potendo cancellare la tratta di quel giorno;
il fatto, poi che, a RFI, s.p.a., potesse imputarsi una qualche responsabilità avrebbe, in tesi, potuto indurre a una chiamata in causa della ricorrente per essere tenuta indenne dalla responsabilità che, nei confronti del trasportato, comunque gravava sulla stessa in quanto impegnata negozialmente;

le invocate normative, nazionali e comunitarie sulle tutele indennitarie cui è tenuto il prestatore del servizio di trasporto ferroviario (applicabili secondo quanto chiarito da Cass., 08/05/2015, n. 9312, e Corte giust, 26/09/2013, in causa C-509/11, citata in controricorso), sono dirette ad assicurare forme di “indennizzo” per le ipotesi di cancellazione o interruzione o ritardo nel servizio, ma non a impedire che, qualora ne sussistano i presupposti, sia accolta la richiesta giudiziale di risarcimento di ulteriori pregiudizi tutelati e lesi;

ora, quanto al danno patrimoniale – che parte ricorrente indica essere stato liquidato in 20 Euro su 350 Euro complessivi – si prospettano circostanze, quali il costo del biglietto e la titolarità di abbonamento, che non si specifica e né dimostra in ricorso, come necessario ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., siano state dedotte e coltivate nelle fasi di merito;
quanto, poi, al danno non patrimoniale, la censura non coglie nel segno, dovendosi solo correggere la motivazione del Tribunale;
la tutela riparatoria del danno non patrimoniale, estesa a situazioni giuridiche soggettive di rango costituzionale lese senza condotte integranti reato, può nel caso essere avallata proprio perché, come osservato dal Pubblico Ministero, ciò che sostanzialmente era stato allegato, risponde alla tutela della libertà di autodeterminazione e di movimento che trova riconoscimento nella superiore normativa della Carta;
naturalmente, lo scrutinio, proprio del giudice di merito in fatto, deve superare non solo l’identificazione della situazione soggettiva lesa, e in specie della correlativa qualità, ma anche della soglia di sufficiente gravità e serietà, individuata in via interpretativa da questa Corte (Cass., Sez. U., 11/11/2008, n. 26972), quale limite imprescindibile della tutela risarcitoria;
il Tribunale, richiamando l’accertamento del giudice di prime cure, ha evidentemente quanto ragionevolmente ritenuto il travagliato viaggio di quasi 24 ore continuative in abrasive condizioni di carenza di cibo, necessario riscaldamento e possibilità di riposare, un’offesa effettivamente seria e grave all’individuabile e sopra rimarcato interesse protetto, tale da non tradursi in meri e frammentati disagi, fastidi, disappunti, ansie o altro tipo di generica insoddisfazione (cfr. la speculare conclusione tracciata da Cass., 31/05/2019, n. 14886, pag. 12, sulla base dei medesimi principi, in relazione alle emergenze istruttorie della fattispecie scrutinata, sia assertive che di apprezzata risultanza probatoria)”

Appare interessante, soprattutto, il superamento dei parametri convenzionali di indennizzo, previsti nel contratto stipulato con il vettore in ipotesi di cancellazione/ritardo, a fronte di una condotta di gravità tale che, pur non costituendo reato, finisce per ledere valori costituzionalmente garantiti e può quindi vedere un risarcimento diverso e ulteriore nella misura individuata dal giudice.

© cgslegal 15 aprile 2020

 

 

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