Danno da cosa in custodia e responsabilità del danneggiato

Danno da cosa in custodia e responsabilità del danneggiato

La Suprema Corte (Cass.civ. sez. VI- 3 ord. 6 marzo 2020 n. 6403) ribadisce un principio consolidato in tema di responsabilità del danneggiato, applicandolo alla peculiare ipotesi di soggetto che cade percorrendo un marciapiede sconnesso ma nel quale vi era comunque uno spazio intatto idoneo al transito.

“Giova premettere che questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull’obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1. febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione.

Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
… la caduta della Fr. era stata causata da un’ampia sconnessione del marciapiede, la quale era ben visibile a causa della «diversa connotazione cromatica rispetto alla restante parte del marciapiede». Ha aggiunto la sentenza che nel punto ove era avvenuta la caduta residuava comunque uno spazio sufficiente per un comodo e sicuro transito pedonale. Per cui, essendo la caduta avvenuta in ora diurna, la domanda risarcitoria doveva essere respinta, essendo la condotta della danneggiata non conforme al generale dovere di cautela esigibile dagli utenti della strada”

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